Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni culturali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali, anche attraverso la modifica del capo I del titolo I e del capo I del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004».
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere tra le circostanze aggravanti del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale il fatto che esso abbia ad oggetto un bene culturale, con aumento della pena della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a quattro anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 50.000 euro; prevedere una fattispecie di reato di danneggiamento colposo, con riduzione della pena; parificare, quanto alla tipologia del reato previsto dall'articolo 169, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'intervento eseguito in difformità dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente a quello eseguito senza l'autorizzazione medesima;

          b) prevedere tra le circostanze aggravanti del delitto di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, e del delitto di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-bis del

 

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medesimo codice, il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovati a seguito delle condotte contemplate alla lettera c); prevedere altresì l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti ai sensi della lettera c), sia per l'ipotesi che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base a una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

          c) trasformare in delitto la contravvenzione di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, stabilendo le pene della reclusione, fino ad un massimo di tre anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro, per il fatto della ricerca archeologica o dell'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in mancanza della prescritta concessione ovvero in difformità da essa; prevedere l'aumento di pena per l'ipotesi del fatto commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, in misura tale che essa risulti non superiore, nel massimo, a quattro anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria; stabilire, altresì, che è sempre ordinata la confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

          d) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera b), includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni culturali o delle cose medesimi, quando il detentore ne conosca la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

 

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prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;

          e) confermare i delitti di alienazione illecita di beni culturali, di cui all'articolo 173, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la misura della pena detentiva, in modo che non superi, nel massimo, i due anni di reclusione, e della pena pecuniaria, in modo che non sia superiore, nel massimo, a 90.000 euro;

          f) confermare i delitti di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, di cui all'articolo 174, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ad oggetti il cui valore sia pari o superiore alle soglie di cui alla lettera B dell'allegato A annesso al medesimo decreto legislativo, aumentando la misura della pena detentiva, in modo che non superi, nel massimo, i sette anni di reclusione, e della multa, in modo che non sia superiore, nel massimo, a 100.000 euro; punire allo stesso modo il fatto di chi detiene all'estero il bene culturale illecitamente uscito o ne impedisce il rientro; stabilire che è ordinata la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, oltre che in caso di condanna, anche nel caso in cui l'autore del delitto non sia imputabile o punibile oppure manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto ovvero il delitto medesimo sia estinto;

          g) confermare i delitti relativi alla falsificazione, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, riformulando le disposizioni in modo da differenziare i fatti che abbiano ad oggetto beni culturali da quelli aventi ad oggetto opere infracinquantennali o di autore vivente e stabilendo sanzioni in misura non superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 10.000 euro, quanto alla pena pecuniaria; punire allo stesso modo la ricettazione

 

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delle cose false; stabilire che, in caso di condanna, sono ordinate la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiari di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per i suddetti reati, qualora il bene culturale o l'opera contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o per le dimensioni della cosa, sia accompagnato da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;

          h) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera b), a cose false ovvero a denaro, beni materiali o altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione e di falsificazione di cui alle lettere d) e g), stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;

          i) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere da b) a h), l'aumento della sanzione da un terzo a due terzi se il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale;

          l) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere da a) a h), l'applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o dalle attività professionali o imprenditoriali, previste, rispettivamente, dagli articoli 28 e 30 del codice penale, anche

 

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al di fuori dei limiti temporali ivi indicati e graduando la durata della sanzione accessoria in relazione alla gravità dell'illecito;

          m) prevedere, in relazione ai reati di cui alle lettere da a) a h), che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;

          n) estendere la disposizione premiale di cui all'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004 a tutte le fattispecie delittuose aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quella indicata alla lettera a); prevederne l'applicabilità nell'ipotesi in cui il danno arrecato al patrimonio culturale nazionale sia di speciale tenuità;

          o) escludere la punibilità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati, definiti sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, nella repressione dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le attività di indagine eseguite sotto copertura, con le modalità e gli effetti previsti dagli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          p) prevedere lo svolgimento delle attività di contrasto previste dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati che abbiano in gestione la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

 

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di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, qualora i delitti siano commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, con riferimento ai reati aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

          q) prevedere l'applicabilità delle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in materia di indagini e misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, e successive modificazioni, ai soggetti indicati dall'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi abbia ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

          r) prevedere che i beni mobili e immobili e le somme di danaro, confiscati a seguito di condanna per uno dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, vengano assegnati, a richiesta, al Ministero per i beni e le attività culturali e che il materiale e i beni sequestrati siano affidati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle attività di repressione dei delitti di cui al presente comma;

          s) confermare la contravvenzione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la misura della sanzione in modo che non risulti superiore, nel massimo, a due anni, quanto alla pena detentiva, e a 50.000 euro, quanto alla pena pecuniaria;

          t) trasformare in contravvenzione i delitti di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, di cui all'articolo 174, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando abbiano ad oggetto beni

 

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il cui valore sia inferiore alle soglie di cui alla lettera B dell'allegato A annesso al medesimo decreto legislativo;

          u) differenziare tra le figure contravvenzionali di cui all'articolo 175, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la detenzione, a qualsiasi titolo, di reperti archeologici o di beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, senza averne fatto denuncia ai sensi dell'articolo 90 dello stesso decreto legislativo, prevedendo per tale fattispecie le sanzioni dell'arresto in misura non superiore, nel massimo, a due anni, e dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a 10.000 euro; stabilire che, in caso di condanna per la medesima contravvenzione, è ordinata, ove occorra, la confisca delle cose illecitamente detenute;

          v) prevedere una figura di contravvenzione per il fatto di chi, trovandosi in area archeologica, venga colto in possesso degli strumenti o apparecchiature indicati alla lettera c) di cui non giustifichi l'attuale destinazione, stabilendo la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni e stabilendo, altresì, che è sempre ordinata la confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
      4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
      5. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 e osservando le procedure di cui al comma 4, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

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